DECRETO SOSTEGNI, ISTITUITI I CODICI PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

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L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, i codici tributo da utilizzare su modello F24 in compensazione o per restituire il contributo non spettante, come previsto dal decreto Sostegni. Il termine per la richiesta online è fissato a fine maggio.

L’art. 1, comma 1, D.L. n. 41/2021 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dall’ articolo stesso.

L’art. 1, comma 7 prevede in alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, che il contributo a fondo perduto venga riconosciuto in toto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Chi può richiedere il contributo a fondo perduto?

Possono accedere all’agevolazione i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi (o di compensi) non superiore a dieci milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Quali sono i requisiti e a quanto ammonta il contributo?

I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:

  • i ricavi e i compensi del 2019 non devono superare i 10 milioni di euro;
  • la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto alla stessa media del 2019.

Se la partita Iva è stata aperta a partire dal 1° gennaio 2019 questo secondo requisito non è applicato.

Per il calcolo dell’ammontare del contributo spettante sono previste diverse percentuali, determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020. In presenza dei requisiti necessari la misura minima del contributo è calcolata in 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi. L’importo massimo erogabile è stabilito in 150mila euro. Il nuovo contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap.

Specifiche per le startup dal 1° gennaio 2019

Per le attività che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019. Per la quantificazione del contributo, per tali soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. In ogni caso, resta fermo il requisito del limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

Codici tributo per compensazione e restituzione

Con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito:

  • il codice tributo 6941, per utilizzare il contributo in compensazione mediante F24, nel caso in cui il contribuente scelga di fruirne sotto forma di credito d’imposta;
  • i codici 8128, 8129 e 8130 per la restituzione spontanea della somma non spettante, erogata tramite accredito sul conto corrente o speso in compensazione, e per il versamento dei relativi interessi e delle eventuali sanzioni, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide).

Fonti: Fasi, Ipsoa

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Salvatore e Carlo Iadevaia

Dottori Commercialisti e Revisori dei Conti
Fondatori dello Studio Iadevaia

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