

Il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 6) contieneimportanti precisazioniin merito agli adempimenti che i contribuenti minimi devono rispettare, a decorrere dal 2012, per effetto dellenovitàintrodotte dall’art. 27 del DL n. 98/2011.
In particolare, il citato provvedimento prevede nuovi adempimenti chesi vanno ad aggiungerea quelli già previsti dall’art. 7 del DM 2 gennaio 2008 che, si ricorda, prevede i seguenti obblighi per i contribuenti minimi (sia “vecchi” che “nuovi”):
-numerazione e conservazionedelle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
-certificazionedei corrispettivi, indicando, in luogo dell’imposta, se è stata emessa fattura, che l’operazione rientra nel regime dei minimi;
- per gli acquisti inreverse charge(acquisti intracomunitari o interni) sussiste l’obbligo diintegrazione della fattura, indicando l’imposta con la relativa aliquota, e di versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (in quanto l’imposta sugli acquisti è indetraibile per tali soggetti);
-rettificadella detrazione dell’IVA (a sfavore) in “entrata” nel regime, con versamento in un’unica soluzione nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, oppure in cinque rate annuali di pari importo, ovvero rettifica (a favore) in “uscita” dal regime (per venire meno dei requisiti o per opzione del regime ordinario).
In relazione agli adempimenti, come anticipato, ilprovvedimento direttorialen. 185820/2011 (§ 6), contiene le seguenti precisazioni:
-obbligo di iscrizioneal VIES per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, in sede di dichiarazione di inizio attività o successivamente;
-esonero dall’obbligo di presentazionedella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto “elenco clienti e fornitori”), nonché della comunicazione delle operazioni realizzate con controparti stabilite in Paeseblack list, prevista dall’art. 1 del DL n. 40/2010;
-esonero dall’obbligo di certificazionedei corrispettivi, laddove siano svolte le attività previste dall’art. 2 del DPR n. 696/1996 (tale disposizione contiene un elenco di operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi).
Relativamente alle operazioniintracomunitarieè bene ricordare che i contribuenti minimi non realizzano, dal lato “attivo”, cessioni intracomunitarie di beni in quanto, tali operazioni, sono soggette al regime dei minimi, con conseguente esclusione dall’obbligo di compilazione deglielenchi Intra(circ. Agenzia delle Entraten.36/2010ecirc. Agenzia delle Entraten.39/2011).
Al contrario, per quanto riguarda gli acquisti di beni presso soggetti IVA stabilitiin altro Stato Ue, i contribuenti minimi si devono comportareallo stesso modo di qualsiasi altro soggetto(ferma restando l’indetraibilità dell’imposta afferente tali acquisti e conseguente obbligo di versamento), compresa la compilazione degli elenchi Intra.
Sul punto, lacirc. Agenzia delle Entrate1° agosto 2011, n. 39, ha altresì stabilito che anche i soggetti in questione hanno l’obbligo di richiederel’iscrizione all’archivioVIES, in virtù della predetta possibilità di effettuazione di acquisti intracomunitari.
Per quanto riguarda, invece, l’esonero dall’obbligo dipresentazione della comunicazionedi cui all’art. 21 del DL n. 78/2010, il provvedimento direttorialeconfermaquanto già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n.24/2011.
Tale documento, è bene ricordare, ha tuttavia precisato chela contropartedell’operazione con il soggetto minimo (cliente o fornitore) deve comunque inserire l’operazione nella comunicazione, se la stessa è almenopari alla soglia prevista(25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 europer l’anno 2011).
fonte eutekne
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